REDDITO DI EMERGENZA 2021
Reddito di Emergenza
L’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al Rem, di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.
L’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021 non richiama l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del Rem a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL, in presenza di requisiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo.
Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio 2021 a partire dal 1° luglio 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
I requisiti
a) la residenza in Italia del richiedente.
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021,
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro.
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
I requisiti di compatibilitÃ
Le ulteriori quote di Rem previste dall’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, non sono compatibili:
a) con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.
Le incompatibilità del Rem vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem.