BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS
Il DL n. 144/2022 (cd. “Decreto Aiuti-ter”), pubblicato in G.U. n. 223 del 23/09/2022 ed in vigore dal 24/09/2022, ha previsto una proroga con rafforzamento del BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS (art. 1)
Il legislatore, nell’ambito di una serie di recenti decreti (DL 4/2022, DL 17/2022, DL 21/2022, DL 50/2022 e DL n. 115/2022, cd. “Decreto Aiuti-bis”), ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022.
Ora, il Decreto “Aiuti-ter”, distinguendo sempre tra imprese “energivore” / “non energivore” e tra imprese “gasivore” / “non gasivore”:
- estende l’agevolazione anche alle spese sostenute nei mesi di Ottobre e Novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari da considerare “non energivori”, (ora anche quelli con contatore non inferiore a 4,5 Kw)
- proroga al 31/03/2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riferito ai consumi relativi al 3° trimestre 2022.
Per le imprese energivore e gasivore, per cui lo Studio sta già effettuando i conteggi per l’ottenimento dei crediti d’imposta dei trimestri precedenti, sarete contattati per la richiesta di ulteriore documentazione necessaria per il conteggio di questi nuovi bonus.
Per le imprese non energivore (dotate di un contatore di energia elettrica di potenza disponibile non inferiore a 4,5 kW) e non gasivore possono richiedere (come sotto meglio specificato) attestazione al fornitore successivamente girare allo studio la risposta nella quale sarà indicata la quantificazione del credito per il suo successivo utilizzo.
Qui sotto riportiamo le specifiche al nuovo DL n. 144/22 cd. “Decreto Aiuti-ter:
CREDITO D’IMPOSTA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
IMPRESE “ENERGIVORE”
A favore delle imprese “energivore” (come definite dall’art. 3, DM MISE 21/12/2017):
- il credito d’imposta sui consumi effettivi (riferiti alla sola componente energia elettrica)
- è pari al 40% (in luogo del 25% previsto sul 3° trimestre) della relativa spesa sostenuta nei mesi di Ottobre e Novembre 2022
Requisito: analogamente a quanto previsto in precedenza, l’impresa deve presentare il seguente requisito soggettivo (anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa):
COSTO PER KW/H DEL 3° TRIMESTRE 2022 > COSTO PER KW/H DEL 3° TRIMESTRE 2019
dove il citato costo per kWh:
- va assunto al netto delle imposte e di eventuali sussidi
- ed è riferito alla sola componente energia elettrica addebitata dal fornitore
Periodo di riferimento: è slittato di un trimestre rispetto al bonus riferito ai consumi del 2° trimestre 2022.
Impresa che autoconsuma energia elettrica: in tal caso:
- il requisito: l’incremento subito dall’impresa nel costo per kWh (autoconsumato) è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati
- il credito d’imposta: si determina applicando ai kW/h autoconsumati il Prezzo unico convenzionale (PUN) medio calcolato sui 2 mesi di Ottobre e Novembre 2022:
CREDITO D’IMPOSTA: 40% x (KW/H CONSUMATI A OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 x PUN MEDIO DEI 2 MESI)
IMPRESE “NON ENERGIVORE”
In relazione alle imprese “non energivore”:
- il requisito d’accesso: rimane il medesimo visto per le imprese energivore
- il credito d’imposta: è pari al 30% (in luogo del 25% previsto sul 3° trimestre) della spesa riferita alla sola componente energia elettrica sostenuta nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.
NUOVI SOGGETTI: il beneficio spetta alle imprese (non “energivore”) dotate di un contatore di energia elettrica di potenza disponibile non inferiore a 4,5 kW.
N.B.: in precedenza era richiesta un potenza disponibile non inferiore a 16,5 kW; ciò amplia sensibilmente la platea delle imprese che accedono al bonus (ristoranti/bar, piccoli artigiani, ecc.).
CREDITO D’IMPOSTA PER CONSUMO DI GAS NATURALE
IMPRESE “GASIVORE”
A favore delle imprese “gasivore” (come definite dall’art. 3, DM MITE 21/12/2021 – RF 102/2022):
- il credito d’imposta per il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (è escluso il consumo per il riscaldamento, mentre è incluso il gas utilizzato nei motori a gpl/metano)
- è pari al 40% della relativa spesa sostenuta nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.
Requisito: analogamente a quanto previsto in precedenza, il requisito richiesto (non soggettivo, cioè dell’impresa, ma da riferire all’andamento dei prezzi sul mercato generale, cd. “MIGAS”) è il seguente:
INCREMENTO PREZZO MEDIO GASS A MC DEL 3° TRIMESTRE 2022 > 30% PREZZO MEDIO DEL 3° TRIMESTRE 2019
IMPRESE “NON GASIVORE”
In relazione alle imprese “non gasivore”:
- il requisito d’accesso: rimane il medesimo visto per le imprese gasivore
- il credito d’imposta: è anch’esso pari al 40% (in luogo del 25% previsto sul 3° trimestre) della spesa per il gas consumato a ottobre e novembre 2022, per usi energetici non termoelettrici.
ATTESTAZIONE DELLE SPESE DA PARTE DEL FORNITORE
Le imprese “non energivore” e quelle “non gasivore”:
- ove sia nel 3° trimestre 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022 (dunque, ininterrottamente da luglio a novembre)
- si siano rifornite (rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel 3° trimestre del 2019
entro il 29/01/2023 (60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta) possono richiedere al venditore, preferibilmente via pec, di consegnare loro una comunicazione riportante:
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022
- ed il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (per imprese non energivore) con contenuto della comunicazione e sanzioni per l’inottemperanza definite dall’ARERA.
Si veda l’allegato per le informazioni da inserire nella pec da inviare al fornitore per la richiesta del calcolo dell’ammontare del credito
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta:
- sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24 entro il 31/03/2023
- sono cedibili a terzi con le cautele previste per le cessioni dei bonus edilizi
Cessionario: è tenuto ad utilizzare il credito d’imposta nei medesimi termini in cui sarebbe fruibile da parte del cedente.
BONUS 3° TRIMESTRE 2022: con modifica dell’art. 6, DL n. 115/2022 (“Aiuti-bis”) è disposto che:
- anche i crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al 3° trimestre 2022 (per tutte le imprese, “energivore” e “non energivore”, “gasivore” e “non gasivore”)
- sono utilizzabili in compensazione (o fruiti dall’eventuale cessionario) entro il 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022)
N.B. la norma non modifica i termini previsto per i bonus maturati in precedenza.
A tal fine si noti che:
- un termine (del 31/12/2022, anche per eventuali cessionari) è previsto per i soli bonus riferiti al 2° trimestre 2022 relativi ad imprese “non energivore” e “non gasivore” (art. 3 e 4, DL 21/2022)
- non è previsto alcun termine per le imprese “energivore” e “gasivore” del 1° e 2° trimestre 2022.
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
E’ disposto che le imprese beneficiarie dei precedenti crediti d’imposta
- entro il 16/02/2023 inviano apposita comunicazione all’Agenzia Entrate sull’importo del credito maturato “nell’esercizio 2022”
- a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito (non anche per il pregresso)
- il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con Provv. dell’Agenzia
N.B.: la comunicazione è limitata ai crediti d’imposta:
- “di cui ai commi da 1 a 4” (quelli riferiti a ottobre e novembre) “e 11”; quest’ultimo dispone la “proroga” dell’utilizzo del bonus del 3° trimestre al 31/03/2022; dunque dovrebbero essere esclusi i crediti già utilizzati entro il 31/12/2022 (cioè nel termine previgente).
- ciò è coerente col fatto che l’omessa comunicazione non influisce sui crediti “già fruiti” al 16/02/2023
ASPETTI COMUNI AI BONUS ENERGETICI:
Aspetti reddituali: non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/IRAP, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR
Cumulo: E’ ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purchè non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto
Cessione:
- i bonus sono liberamente cedibili a terzi (per intero, previo rilascio di visto di conformità); sono ammesse 2 ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari e società di un gruppo bancario; imprese di assicurazione), ferma l’applicazione
del co. 4, art. 122-bis, DL 34/2020 (cioè l’obbligo di “astensione” e “segnalazione” ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 35 del Dlgs 231/07 riferiti all’antiriciclaggio)
- fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità e termini con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente
- tracciabilità dei crediti: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;
- si applica l’’art. 122-bis (misure di contrasto alle frodi nelle cessini dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 dell’art. 121 (responsabilità per utilizzo irregolare del bonus
Rimaniamo come sempre a disposizione.