ASSEGNO UNICO FIGLI 2021
Circolare n° 93 del 30-06-2021 INPS
Assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021.
1. Requisiti e ambito di applicazione dell’Assegno temporaneo per i figli minori
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, l’assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Al riguardo, si ricorda che l’assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
In linea generale l’Assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare .
REQUISITI:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso di ISEE
Resta esclusa la compatibilità dell’Assegno temporaneo con l’assegno al nucleo familiare .
2 Compatibilità dell’Assegno temporaneo
L’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (Rdc)
Pertanto, le seguenti misure sono compatibili con l’Assegno temporaneo:
1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
2) assegno di natalità
3) premio alla nascita
4) fondo di sostegno alla natalità
3 Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematicaall’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base delle specifiche stabilite dall’INPS.
Si evidenzia che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.
In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
L’erogazione dell’Assegno temporaneo è corrisposto mediante:
accredito su c/c IBAN
bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’Assegno temporaneo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.