BONUS DIGITALIZZAZIONE TOUR OPERATOR E AGENZIE VIAGGIO: BENEFICIARI E COSTI AMMISSIBILI
IL DECRETO DI ATTUAZIONE DEL PNRR PREVEDE UN CREDITO DI IMPOSTA PER AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR PER I COSTI DI DIGITALIZZAZIONE
Il Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152 c.d. Decreto Recovery, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ha introdotto un pacchetto di misure a sostegno del settore turistico. In particolare, l’articolo 4 prevede un Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Vediamo nel dettaglio in che cosa consiste, a quali soggetti è destinato e quali sono i costi ammissibili.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta
Per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinatari del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta sono le agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO:
• 79.1 – AttivitĂ delle agenzie di viaggio e tour operator
• 79.11 – AttivitĂ delle agenzie di viaggio
• 79.12 – AttivitĂ dei tour operator
Il bonus è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti a decorrere dal 7 novembre 2021 (dalla data di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attivitĂ di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro, nel rispetto del limite delle risorse stanziate:
• 18 milioni di euro per l’anno 2022,
• 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
• 60 milioni di euro per l’anno 2025.
Spese ammissibili al credito d’imposta
• Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le spese sostenute (come definite dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014) relative a:
• impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocitĂ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
• siti web ottimizzati per il sistema mobile;
• programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche’ in grado di garantire gli standard di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione
pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra- ricettivi;
• spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
• servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità ;
• servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltĂ di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivitĂ produttive.
L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenzaCOVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Attenzione va prestata al fatto che con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione, sono individuate le modalitĂ applicative