BONUS REGISTRATORE DI CASSA AGGIORNAMENTO 2023
Con provvedimento 23.06.2023, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti che adattano alle nuove regole tecniche i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri. Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal D.L. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini e il nuovo layout di documento commerciale, che deve contenere un codice bidimensionale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea. L’importo dell’agevolazione è pari al 100% della spesa, fino a un massimo di € 50 per ogni registratore telematico.
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
- Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusi- vamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
- L’esercente trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
- Per partecipare alla lotteria istantanea, il documento commerciale deve contenere un codice bidimensionale. Ciò comporta la necessità di adeguare i registratori telematici alle nuove spe- cifiche tecniche RT per la trasmissione dei dati.
AGEVOLAZIONE
Allo scopo di favorire l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la tra- smissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali) è previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100% della spesa sostenuta, per un mas- simo di € 50, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica ell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
- Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023 degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel F24.
- Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
MODELLO F24
- All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, 53 L. 244/2007 e all’art. 34 L. 388/2020.
- Ai fini dell’utilizzo in compensazio- ne del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclu- sivamente tramite i servizi tele- matici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
- Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il pla- fond residuo dello stanziamento delle risorse risulti incapiente rispetto all’importo del credito
- Lo scarto è comunicato al soggetto che ha tra- smesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Per consentire l’utilizzo in compensazione è stato istituito il codice tributo 7032, da indicare nella sezione Erario.